Il conto energia (meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici) è stato disciplinato, in Italia, da due distinti decreti: il DM 28 luglio 2005 (primo Conto Energia) ed il DM 19 febbraio 2007 (secondo Conto Energia).

Per gli impianti che entreranno in esercizio tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, il meccanismo di incentivazione è regolato dal DM 6 agosto 2010 (terzo Conto Energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010.

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano, oltre la classificazione degli impianti incentivabili e la definizione degli incentivi, la procedura di accesso alla tariffa incentivante ed il riconoscimento dei premi.

Per quanto riguarda la novità sulla classificazione degli impianti solari fotovoltaici, la potenza ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante, deve essere superiore ad 1 KW. Essi inoltre vengono distinti in due categorie principali: impianti installati sugli edifici ed impianti di altro tipo, dove quelli

installati sugli edifici sono impianti in cui i moduli sono posti su tetti piani o inclinati oppure abbiano funzione di frangisole.

L’altra novità riguarda le tariffe incentivanti le quali si differenziano, oltre che in funzione della tipologia di impianto (installato o meno su edificio), in base alla potenza di picco (con un range diviso in sei intervalli) e alla data di entrata in esercizio (per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2011, le tariffe si ridurranno gradualmente in funzione del quadrimestre considerato, mentre, per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi, è prevista una decurtazione annua del 6%).

Per gli impianti installati su pergole, pensiline o altri elementi di arredo urbano, che non rientrano nelle precedenti categorie, sarà applicata una tariffa intermedia (ottenuta come media delle tariffe relative alle due categorie principali).

Il nuovo Conto Energia definisce anche le tariffe specifiche per particolari tipologie di impianti: impianti integrati con caratteristiche innovative, impianti a concentrazione ed impianti ad innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda invece la procedura di accesso alla tariffa incentivante, il soggetto responsabile dell’impianto deve far pervenire al soggetto attuatore (GSE, Gestore Servizi Energetici) la richiesta di accesso alla tariffa incentivante entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Il mancato rispetto dei termini comporta la non ammissibilità alla tariffa incentivante per il periodo intercorrente tra il giorno di entrata in esercizio dell’impianto ed il  giorno di invio della richiesta. Il soggetto attuatore, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, deve far pervenire al soggetto responsabile la comunicazione del riconoscimento o meno della tariffa incentivante.

Inoltre per semplificare il tutto, si è previsto che l’invio della documentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

L’ultima novità si sviluppa sul premio per l’uso efficiente dell’energia per gli impianti installati sugli edifici ed operanti in regime di scambio sul posto, i quali siano abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

Il premio viene riconosciuto, nel caso di edificio esistente, a seguito di interventi di risparmio energetico sull’involucro edilizio ottenendo una riduzione dell’indice di prestazione energetica dell’edificio di almeno il 10% (l’entità del premio è pari alla metà della riduzione del fabbisogno di energia ed è inferiore al 30%); invece per il caso di edificio di nuova costruzione se l’indice di prestazione energetica dovesse discostarsi dal limite di legge (DPR 59/09) di almeno il 50% (entità del premio è pari al 30%) si avrà diritto al premio.

Inoltre per specifiche tipologie di applicazioni e di impianti viene riconosciuto un incremento della tariffa incentivante (premio): un premio del 5% per impianti asserviti ad edifici ed operanti in regime di scambio sul posto il cui soggetto responsabile è un ente locale, oppure per impianti ubicati in zone commerciali, cave o discariche esaurite; un premio del 10% per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto.

I suddetti premi non sono cumulabili tra loro.

Il governo continuerà a rilanciare la politica energetica fino al raggiungimento di un limite di 3000 MW definito come obiettivo nazionale entro il 2013, mentre si punta agli 8000 MW installati entro il 2020.

Orazio Buonamico

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