Il Tribunale di Modena, ha affermato con sentenza del 25/11/2008, confermando quella del giudice di pace che aveva annullato un verbale per presunto eccesso di velocità ex art. 142, 9° comma del codice della strada che le condizioni di illuminazione della strada, la posizione della pattuglia e degli operanti, la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia, la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio, sono elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell\’accertamento, e dare conto dell\’elemento specifico dell\’avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell\’accertamento, specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.
Il Tribunale, ha accolto nel merito le motivazioni addotte nel ricorso ed in particolare quella relativa agli obblighi stabiliti dal Codice della Strada e dal Regolamento d’attuazione relativamente alla preventiva ed adeguata avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio.
Tale importante decisione, conferma l’impegno di Giovanni D’AGATA componente nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, volto alla verifica di un corretto e trasparente espletamento dell’attività di rilevazione delle infrazioni con ausili elettronici da parte della pubblica amministrazione. E’ opportuno riportare di seguito la sentenza sopra citata, con la certezza che possa estendere la sua forza persuasiva in tutto il territorio nazionale.